Trova applicazione il codice dei contratti pubblici e, dunque occorre attenersi alle procedure di affidamento ivi previste nonché procedere all’adozione degli atti propedeutici e conseguenziali all’affidamento (es.: nomina RUP, commissione giudicatrice, determine varie ecc.) ?

L’art. 11, comma 2, lett. c), del format di Avviso pubblico stabilisce l'obbligo del soggetto beneficiario di “garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di esecuzione di interventi finanziati con risorse pubbliche”. 

Nell'art. 3 dell’Atto d’obblighi si precisa, tra l'altro, che il soggetto beneficiario assume l’impegno di “garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ove applicabile”. Ciò premesso, è parere di questa Unità di Missione – confortato anche da alcuni recenti chiarimenti dello stesso Ministero dell’economia e delle finanze (v. a titolo di esempio, la nota allegata) – che agli interventi finanziati si applichino le disposizioni del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 ovvero, dal 1° luglio 2023, D.Lgs. n. 36/2023, salva la disposizione dell’art. 225, comma 8, di quest’ultimo), soltanto allorché ne sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi. Resta fermo in ogni caso – ossia, anche nell’ipotesi in cui l’intervento non sia assoggettato alle disposizioni in materia di contratti pubblici – l’obbligo dei soggetti beneficiari di conformarsi, nella relativa attuazione, ai principi di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità e trasparenza nella selezione dei soggetti realizzatori o esecutori; e ciò anche in funzione dell’esigenza di prevenzione di qualsiasi ipotesi di conflitto di interesse.

In quest’ottica, assume certamente rilevanza la previsione di cui al paragrafo 2.2, sottoparagrafo III, del format di Vademecum, che nel disciplinare la documentazione da trasmettere per le spese di esecuzione dei lavori, richiede, tra l'altro, di produrre/archiviare "i preventivi, nel numero minimo previsto dalla normativa vigente, in analogia a quanto disposto per i contratti pubblici” (in termini analoghi, cfr. anche le previsioni del medesimo format relative a servizi e forniture).

Si aggiunge che i soggetti beneficiari devono altresì rispettare i principi collegati alla sana gestione finanziaria (cfr. Regolamenti UE 2021/241 e 2018/1046) e avere specifico riguardo alle “Disposizioni generali sulla ammissibilità delle spese sostenute” di cui al paragrafo 3 del predetto format di Vademecum. In particolare, si evidenzia che la lett. g) del predetto paragrafo 3, in merito ai casi di conflitto di interessi richiama la necessità di “giustificare opportunamente l’adeguatezza del contratto/incarico confliggente (ad es. miglior rapporto qualità/prezzo in un confronto tra preventivi)”. In conclusione, si ritiene che, fermo restando che la disciplina del Codice dei Contratti Pubblici si applica solo ove espressamente previsto ex lege, i soggetti beneficiari non tenuti all’applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici devono comunque conformarsi ai principi sopra richiamati e, nello specifico, alle previsioni vincolanti dell’Avviso pubblico, dell’Atto d’obblighi e del Vademecum adottato dalla Regione.

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ultima modifica 2023-12-04T14:12:29+01:00
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