Quando è possibile richiedere la prima anticipazione a titolo di acconto del contributo finanziario massimo concedibile?
Ai sensi dell’art.5 comma 1 punto b) dell’Atto d’Obblighi è possibile per il soggetto beneficiario richiedere in acconto il 50% del contributo finanziario massimo concedibile non appena lo stesso beneficiario sia in grado di sottoscrivere il contratto per l’affidamento dei lavori da realizzare (cd. Gara principale), quindi anche nelle more della materiale apertura del cantiere, e in ogni caso avendo cura di trasmettere la seguente documentazione:
-la domanda di anticipazione
-la documentazione completa relativa all’affidamento attivato, con riferimento alla gara principale per la realizzazione dell’intervento (deve intendersi l’affidamento dei lavori di
-il quadro economico recupero/ristrutturazione da effettuare sul bene o sui beni oggetto di intervento di propedeutici ad ogni altra lavorazione).
- il quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi post-affidamento, nel caso in cui questi rilievi ( se si sono effettivamente registrati ribassi rispetto alla spesa prevista per le medesime lavorazioni);
- polizza fidejussoria a copertura dell’importo totale del contributo finanziario concesso. Si precisa che la polizza deve coprire l’importo che si richiede di anticipare, ovvero il 50 % del contributo ammesso (75.000€ o minor somma se il contributo è inferiore).
In presenza di documentazione completa e chiara, i tempi sono molto rapidi.