Al fine di assicurare una più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, l’art. 20, comma 1, del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023 ha modificato l’art. 29, comma 2, del D.L. n. 77/2021, che è stato così sostituito: 

2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria”. 

Dopo il 25 febbraio 2023, pertanto, i soggetti proponenti gli interventi PNRR, per beni sottoposto a vincolo diretto e/o a vincolo paesaggistico, nell’indirizzare le richieste di autorizzazione al Comune devono precisare con la dovuta evidenza che il progetto fa riferimento ad un intervento PNRR, così da consentire all’Ente preposto di attivare tempestivamente e contestualmente la Soprintendenza speciale PNRR e la Soprintendenze ABAP competente. 

A quest’ultima resta in capo la responsabilità istruttoria, e sarà cura della Soprintendenza speciale PNRR adottare i provvedimenti di competenza sulla base dei pareri istruttori delle Soprintendenze. Per l’invio contestuale delle richieste di autorizzazione, dell’Ente preposto, i riferimenti della Soprintendenza Speciale: PEO ss-pnrr@cultura.gov.it ; PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it