E’ possibile conservare il contributo finanziario concesso in caso di passaggio di proprietà per il bene o i beni oggetto di intervento?
Premesso che l’Avviso approvato con D.G.R. n.570 del 13/04/2022 prevedeva tra i requisiti di ammissibilità quello di avere un titolo di possesso/godimento del bene oggetto di intervento alla data del 31.12.2020, al fine di non generare fattispecie nelle quali soggetti che non avevano i titoli per partecipare all’Avviso, si ritrovino a beneficiare del contributo economico PNRR a seguito di trasferimento di proprietà, compromettendo l’ammissibilità stessa della spesa, si precisa che è ammesso il trasferimento del beneficio economico solo nel caso in cui il passaggio di proprietà avvenga con atto di successione a seguito di decesso del proprietario originario e a cui era intestata la domanda e la concessione del beneficio (in applicazione dell’art. 1146 Cod. Civile “Successione nel possesso”). In tal caso permangono in capo al soggetto subentrante anche tutti gli obblighi già assunti con la Regione e con il MIC con la sottoscrizione originaria dell’Atto d’obblighi.
Mentre si decade dal beneficio provvisoriamente concesso dalla Regione quando il passaggio ad altro proprietario avvenga a seguito di compravendita, donazione, comodato e altra forma di passaggio di proprietà/disponibilità del bene oggetto di intervento.