In primo luogo si evidenzia che in fase di attuazione la valutazione delle situazioni di conflitto di interessi è di competenza della Regione, la quale, per effetto del D.M. 18 marzo 2022, n. 107, ha assunto il ruolo di Soggetto attuatore ed i relativi impegni, tra i quali, in particolare, l'obbligo di "adottare adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, di assenza di conflitti di interesse, di frodi e corruzione".

Tanto premesso, affinché la Regione possa effettuare una valutazione occorre senz'altro che dalla documentazione prodotta dal beneficiario risultino i documenti attestanti, con data certa, l'effettiva richiesta e ricezione dei diversi preventivi (foss'anche al limitato scopo di escludere che i preventivi cui si ricollegano le situazioni di conflitto di interessi siano stati presentati solo successivamente a quelli comparati) e che i diversi preventivi siano effettivamente comparabili, in quanto aventi ad oggetto le medesime lavorazioni.

Ai fini del superamento di situazioni di conflitti di interessi pare inoltre opportuno verificare la congruità delle offerte presentate dagli operatori ai prezziari regionali di riferimento.

Si evidenzia altresì che, nell'ipotesi in cui il Soggetto attuatore dovesse ritenere superabile il conflitto di interessi, sarebbe comunque opportuno comunicare al beneficiario che il predetto conflitto sarà comunque sottoposto agli ulteriori controlli previsti dalla normativa nazionale ed eurounitaria da parte dei soggetti competenti (Ministero della cultura, autorità di audit nazionale e della Commissione europea), il cui esito potrebbe anche condizionare l'ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate, ancorché già rimborsate (sui controlli di competenza del Ministero della cultura, vedasi in particolare il par. 4.4 del SiGeCo PNRR v. 1.1 del 14 febbraio 2023 nonché il par. 6.3.4 della circolare MEF/RGS 11 agosto 2022, n. 30).

Si segnala infine che, a prescindere dalle determinazioni che vorrà assumere in merito, il Soggetto attuatore è tenuto comunque a dare formale comunicazione della situazione di conflitto di interessi (si ribadisce, pur se ritenuta superata) all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento, la quale è a sua volta tenuta a farne segnalazione alla Guardia di Finanza in forza dell'art. 3, comma 1, del protocollo d'intesa 17 dicembre 2021 tra MEF/RGS e Guardia di Finanza, al quale il Ministero della Cultura ha dato adesione con nota n. 10838 del 18 marzo 2022.