Sul punto si osserva che tra gli obblighi del beneficiario, elencati nell’Atto d’obblighi e dallo stesso sottoscritti, figura anche quello di “rendere disponibile il bene alla pubblica fruizione per il tempo stabilito (almeno 5 anni) e, in caso di bene vincolato, con le modalità da stabilirsi di concerto con la Soprintendenza” (art. 3, 22° punto). Nondimeno, tra gli allegati alla domanda di saldo indicati nel par. 11.3 del format di vademecum figura anche la "dichiarazione di fruizione del bene oggetto di intervento con indicazione dell’effettiva apertura al pubblico". Nella prospettiva dell’interesse pubblico alla più ampia fruizione del bene da parte della collettività, spetta al Soggetto attuatore valutare l’adeguatezza del programma di fruizione proposto.