Si può andare per affidamento diretto senza tre offerte preventive oppure cinque come indicato nel vademecum?
Nell’Avviso all’art. 4, comma 9, lettera g) è specificato che per la definizione delle spese (preventivazione) occorre: fornire per opere, strutture, impianti e dotazioni non riconducibili ai suddetti prezziari (prezziari regionali) almeno 3 preventivi di ditte specializzate. Per le spese generali e tecniche devono essere presentate tre offerte per ogni tipologia di servizio o prestazione professionale identificati e allegata una relazione tecnico-economica che evidenzi il raffronto e la scelta effettuata, firmata da tecnico abilitato.
Nel Cap. 2, paragrafo 2.2, punto III) Nota 1 del Vademecum si legge: La conversione in Legge 11 settembre 2020, n. 120 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni) stabilisce che, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, si possono applicare, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure di affidamento come di seguito precisato: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici.
Per i lavori, servizi e forniture, una volta definito l’importo della spesa sulla base delle indicazioni contenute nell’Avviso all’art. 4, comma 9, lettere f) e g), si può procedere con affidamento diretto sulla base del Cap. 2, paragrafo 2.2, punto III) Nota 1 del Vademecum