E’ possibile dare in locazione il bene soggetto a contributo al termine dei lavori ma entro i 5 anni previsti dall’avviso e dall’atto d’obblighi?

L’art. 3, sesto paragrafo, lett. b) dell'atto d’obblighi sottoscritto dal beneficiario (conforme sul punto al format di atto d'obblighi) sembra non escluderne l'autorizzabilità. L’art. 5, comma 3, del format di Avviso pubblico dispone che “La destinazione d’uso, così come il titolo di proprietà, possesso o detenzione, va mantenuta per almeno 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata.

Tale previsione, contenuta anche nell'Avviso pubblico regionale, esclude in radice la possibilità di avallare la richiesta del beneficiario “di procedere ad una locazione del bene oggetto d’intervento al termine dei lavori ma entro i 5 anni previsti dall’avviso e dall’atto d’obblighi”. Peraltro, l’art. 3, sesto paragrafo, lett. b) del format di atto d’obblighi, trova la sua interpretazione nella nota dell'Unità di Missione 21 marzo 2023, n. 10432, chiaramente ispirata dalla necessità di scongiurare operazioni speculative. Per quel che rileva, si evidenzia che la predetta nota chiarisce, tra le altre cose, che l’impegno di cui al suddetto articolo 3, sesto paragrafo, lett. b) “si colloca in una fase anteriore alla conclusione amministrativa e contabile dell’intervento finanziato […]” e pertanto non trova applicazione nel caso di specie.

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ultima modifica 2023-08-02T11:10:09+01:00
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