In caso di spese fatturate da società con rapporti di controllo o collegamento, come definiti dall’art. 2359 C.C., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, qualora sia possibile la quantificazione percentuale del collegamento o controllo (per es. numero azioni detenute da visura camerale), e questa sia inferiore al 100%, è ammissibile la spesa solo per la quota non affetta da conflitto di interessi? A titolo esemplificativo, se le quote della società fornitrice sono detenute al 50% dal beneficiario, la spesa per le relative prestazioni può essere considerata ammissibile per il 50%?

Come indicato nel format di Vademecum (par. 3, lett. g ed all. 14), in caso di conflitto di interessi anche potenziale il beneficiario ha due alternative:

  1. intervenire immediatamente per porre rimedio alla situazione di conflitto;
  2. giustificare opportunamente l’adeguatezza del contratto/incarico confliggente (ad es. miglior rapporto qualità/prezzo in un confronto tra preventivi, creazione o acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica, concorrenza assente per motivi tecnici, tutela di diritti esclusivi, ecc.).

Tanto nel caso di affidamento dell'incarico ad un'impresa della quale il soggetto sia unico titolare quanto nel caso in cui questi sia titolare di una quota soltanto, la valutazione della Regione non muta, trattandosi comunque di verificare la consistenza della situazione di conflitto in rapporto a quantità e qualità della giustificazione fornita dal beneficiario.