Con riferimento al termine del 30 giugno 2023 per l’avvio dell’intervento cosa deve intendersi in senso stretto per “avvio dei lavori” e quindi quale documentazione debba essere prodotta dal Soggetto beneficiario?

In capo al soggetto beneficiario che abbia sottoscritto l’Atto d’obblighi resta l’impegno di dare avvio all’intervento entro e non oltre il 30/06/2023, pena la revoca del finanziamento. A tal fine con riferimento alla dichiarazione di avvio attività il Soggetto beneficiario potrà dichiarare, coerentemente con il cronoprogramma presentato ed anche retroattivamente rispetto alla sottoscrizione dell’Atto d’obblighi, l’avvenuto avvio delle attività, al fine di rendere ammissibili le spese già sostenute prima della firma dell’atto d’obblighi. Tale dichiarazione può essere inserita nella RELAZIONE PERIODICA (di cui schema ALLEGATO 4) che ciascun Beneficiario è in ogni caso tenuto a trasmettere entro il 30/06/2023 per adempiere all’impegno già previsto nell’atto d’obblighi sottoscritto. 

Nella dichiarazione dovranno essere esplicitate le attività che risultino già avviate alla data della stessa, con ciò intendendo, a titolo esemplificativo, l’affidamento degli incarichi di progettazione, la ricognizione di mercato per le forniture di beni e servizi, la formalizzazione delle richieste dei titoli abilitativi sui progetti esecutivi già elaborati, la sottoscrizione dei contratti per l’esecuzione delle opere, il materiale avvio del cantiere dei lavori, ecc… Quindi non deve intendersi solo e in senso stretto l’avvio dei lavori con la consegna del cantiere alla ditta appaltatrice. 

Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo in capo al soggetto beneficiario di concludere l’intervento e di quietanzare tutta la spesa connessa entro e non oltre il 31/12/2025. 

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ultima modifica 2023-05-30T10:04:29+01:00
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