Due comproprietari del bene hanno avviato l'intervento di recupero in epoca anteriore all'avviso, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), sottoscritta da entrambi. Talune delle fatture precedenti alla firma dell'atto d'obblighi sono intestate al comproprietario non titolare del progetto selezionato. Tali fatture possono ricondursi al CUP, pur non essendo intestate al beneficiario come richiesto dal par. 3, lett. b) del Vademecum (“Tutti i documenti giustificativi di spesa che formano oggetti di rendicontazione devono essere intestati al Beneficiario”)?
L'atto di riconduzione ha la funzione di ovviare alla mancanza di indicazione del CUP sulle fatture dei beneficiari emesse prima della sottoscrizione dell'atto d'obblighi e dell'acquisizione del CUP.
Tanto premesso, il beneficiario comproprietario del bene oggetto di intervento può inserire nell'allegato 12 del format di Vademecum ("dichiarazione fatture pregresse") anche documenti giustificativi di spesa intestati ad un diverso comproprietario, dandone conto per il tramite di una nota esplicativa, da inserire nella dichiarazione, che dia evidenza di quali sono i documenti intestati all'altro comproprietario.
Resta ferma la responsabilità della Regione, quale Soggetto attuatore, in ordine alla verifica della effettiva riconducibilità della fattura al progetto, anche rispetto ai termini dell'avviso e ai contenuti della proposta progettuale presentata e approvata, nonché la doverosità dell'emanazione di un atto amministrativo di riconduzione, sulla cui necessità questa Unità di Missione ha già avuto modo di esprimersi (Resoconto Riunione UDM/GR n. 1 del 13 aprile 2023).