Preliminarmente si specifica che si ha conflitto di interesse quando il soggetto beneficiario affida l’esecuzione di lavori servizi o forniture a ditta di cui è titolare, ovvero di cui è socio, ovvero che è intestata a parente o affine. In questi casi il soggetto beneficiario interviene per la rimozione del conflitto di interesse palese o potenziale nei seguenti modi: 

  • nei casi in cui si configuri la fattispecie dell’autofatturazione, cioè il proponente che realizza il servizio di progettazione, ovvero l’esecuzione di lavori o la fornitura di beni per sé stesso, si evidenzia che il pagamento corrispondente non è ammissibile a spesa e quindi non concorre a determinare il costo totale ammissibile dell’intervento su cui è calcolato l’importo del contributo finanziario provvisoriamente concesso da Regione; 
  • il caso di cui sopra deve intendersi esteso a tutti i casi in cui il fornitore abbia un grado parentela fino al IV ovvero abbia rapporti di affinità (es. marito-moglie, conviventi, …); 
  • solo nel caso residuale in cui ricorrano condizioni che rendano possibile giustificare opportunamente l’adeguatezza del contratto/incarico confliggente (ad es. miglior rapporto qualità/prezzo in un confronto tra preventivi congrui e compatibili con la normativa vigente, creazione o acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica, concorrenza assente per motivi tecnici, tutela di diritti esclusivi, ecc.), allora la potenziale situazione di conflitto di interesse va notificata alla Regione che provvederà a verificarne la consistenza e a considerarne la relativa spesa come ammissibile.