Un soggetto, già beneficiario di un primo contributo, si trova nella condizione di diventare beneficiario di un ulteriore contributo a seguito di accettazione di eredità. Si chiede se la fattispecie in questione possa configurare una violazione dell'art. 4 co. 7 dell'Avviso, che prevedeva " Ciascuno soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo bene oggetto di intervento. In caso di presentazione di più domande, sarà istruita solo ed esclusivamente la prima domanda pervenuta in ordine temporale, e saranno, invece, considerate non esaminabili le domande eventualmente pervenute successivamente alla prima."

L'art. 4, comma 7, dell'Avviso pubblico citato (riproduttivo dell'analoga disposizione contenuta nel format di Avviso pubblico condiviso), si limita a stabilire che il soggetto che abbia proposto una prima domanda non può presentare una seconda richiesta di finanziamento per realizzare un ulteriore intervento avente ad oggetto un bene diverso.

Pertanto, in caso di acquisto mortis causa della proprietà di un altro bene per il quale è stato concesso il finanziamento, il soggetto in parola non dovrà rinunciare ad alcuno dei due finanziamenti.

Ad ogni modo si ricorda che la modifica soggettiva necessita sempre di una preventiva autorizzazione da parte della Regione / Provincia Autonoma, la quale, prima di procedere con la sottoscrizione dell'atto d'obblighi, dovrà verificare che il soggetto sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’Avviso pubblico (e comunque prescritti ex lege) sia per la partecipazione alla procedura di selezione sia per la fase di esecuzione.