A seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto ed alla sottoscrizione dell’atto d’obblighi, il destinatario del contributo che voglia conservare il diritto al finanziamento non è libero di trasferire la titolarità del bene oggetto di intervento a terzi né di farsi sostituire da altri nel rapporto instaurato con la Regione senza l'assenso di quest'ultima. L'art. 5 comma 3, del format di Avviso pubblico dispone: "La destinazione d’uso, così come il titolo di proprietà, possesso o detenzione, va mantenuta per almeno 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata”. Come evidenziato con nota 21 marzo 2023, n. 10432 di questa Unità di Missione, la disposizione anzidetta contiene un divieto, motivato dalla necessità di evitare fenomeni speculativi, che si colloca tanto nella fase iniziale dell’intervento che nella fase successiva alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata. Nella nota citata si afferma inoltre che "è da ritenersi, in generale, vietata ogni modifica soggettiva del beneficiario, salvo il ricorrere di particolari esigenze, non prevedibili all’atto della presentazione della domanda, da vagliare caso per caso", precisando che "la modifica soggettiva necessita sempre di una preventiva autorizzazione, dovendo la Regione verificare che il nuovo soggetto sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’Avviso pubblico (e comunque prescritti ex lege) sia per la partecipazione alla procedura di selezione sia per la fase di esecuzione." Nondimeno, laddove l'originario beneficiario intenda con atto tra vivi trasferire al subentrante la titolarità del bene o parte di esso o intenda concedergli altri diritti di godimento sul bene, dovrà avere cura di inserire nel contratto "una clausola espressa che impegni il terzo subentrante al rispetto del disciplinare/atto", avendo assunto impegno in tal senso in forza dell'art. 3, sesto paragrafo, lett. b) dell'atto d'obblighi. Solo in presenza di una situazione ritenuta idonea a giustificare il subentro ed a fronte dell’esito positivo della verifica circa l'esistenza delle menzionate condizioni, il Soggetto attuatore potrà consentire la sottoscrizione dell'atto d'obblighi da parte del nuovo beneficiario. Ciò posto, il format di Avviso pubblico diffuso dal Ministero della cultura consente di domandare il finanziamento anche alle imprese, che possono beneficiare del contributo nel rispetto del quadro normativo definito dal Reg. UE 2013/1407 (c.d. regolamento de minimis). Anche le imprese agricole possono ricevere aiuti in de minimis “ordinario”, ma solo in presenza delle condizioni poste dall'art. 1, comma 2, del citato Regolamento, che la Regione deve aver cura di verificare. Oltre a ciò, nella sua qualità di “soggetto concedente” l'aiuto, la Regione è tenuta a censire il contributo da erogare all'impresa nel Registro nazionale degli aiuti, in modo da verificare, tra l’altro, che l’importo concesso non determini il superamento del massimale previsto dal Regolamento de minimis.