In risposta al quesito si richiama il punto 3 lettera d) del Vademecum per l'attuazione dei progetti, di seguito riportato: 

d) Tracciabili e verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione

contabile:  

Il Beneficiario è obbligato a mantenere un sistema di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento del progetto ammesso all’agevolazione, mediante l’utilizzo di un conto corrente dedicato.  

Non è richiesta l’apertura di un conto corrente esclusivo, ma soltanto la comunicazione degli estremi di un conto corrente, intestato al Beneficiario, che sia l’unico conto corrente in cui saranno accreditate le somme erogate e da cui saranno prelevate tutte le spese da rendicontare, pena la non ammissibilità delle stesse.  

Non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute in contanti e le spese sostenute tramite compensazione di crediti e debiti e che in generale sfuggano alla piena tracciabilità delle operazioni. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nelle ipotesi in cui il Beneficiario sia tenuto all'adempimento di cui all'art. 3, comma 5, L. n. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC, su richiesta del Beneficiario