Il soggetto beneficiario può dichiarare recuperabile l’IVA anche se nella domanda aveva dichiarato la spesa per l’IVA non recuperabile? E in questo caso come agisce rispetto alla fase attuativa?
L’Iva è indetraibile innanzitutto quando riguarda persone fisiche che non hanno una propria Partita Iva connesse ad attività imprenditoriale o professionale; inoltre l’Iva è indetraibile quando riguarda acquisti di beni o servizi compiuti fuori dall’ambito dell’attività imprenditoriale o professionale esercitata, avuto riguardo al suo oggetto ed alla sua tipologia: ad esempio, un commerciante di prodotti tessili non potrà detrarre l’Iva relativa all’acquisto di un bene personale, come l’arredo di una abitazione.
A fronte di IVA indetraibile, ai fini del quadro economico di progetto, si dice che l’IVA è non recuperabile, cioè costituisce un costo direttamente sostenuto dal soggetto beneficiario.
Se un soggetto beneficiario ha dapprima dichiarato che l’IVA non era recuperabile, e solo successivamente ne ha dichiarato la recuperabilità, la Regione è tenuta ad effettuare le seguenti verifiche:
- che il soggetto beneficiario non stia modificando la persona giuridica in capo a cui intende far fatturare le spese per l’intervento: non è possibile, infatti, cambiare il soggetto beneficiario del contributo finanziario ovvero cedere il beneficio ad altro soggetto;
- che il soggetto beneficiario non intenda far fatturare le spese su una partita IVA ad egli stesso intestata, ma che riguarda attività imprenditoriale o professionale esercitata in un ambito estraneo a quello in cui si realizza l’intervento di recupero;
- che il soggetto beneficiario abbia verificato che la recuperabilità dell’IVA è effettiva rispetto al regime fiscale proprio e della propria attività.
Se il quadro economico di progetto presentato in fase di candidatura, ovvero quello allegato all’Atto d’obblighi, prevedeva spese espresse al lordo di IVA, il costo totale ammissibile del progetto dovrà essere depurato dalla spesa per l’IVA recuperabile, e quindi ridimensionato come l’entità del contributo finanziario concesso, in quanto calcolato in %, e le variazioni richieste con All. 17.
Se il quadro economico di progetto presentato in fase di candidatura ovvero quello allegato all’Atto d’obblighi prevedeva spese espresse al netto di IVA, allora nessuna ulteriore modifica deve essere apportata al quadro economico in ordine a questo elemento.