Il Vademecum regionale indica tra la documentazione da allegare alle domande di pagamento le "fatture", senza menzionare altresì i documenti fiscali equivalenti, le ricevute per prestazione occasionale devono ritenersi validi documenti giustificativi di spesa. L’art. 7, comma 1 dell’Avviso regionale (così come l'analoga disposizione del format di Avviso pubblico) prevede che “Ai fini dell’erogazione del finanziamento sono da considerarsi ammissibili, purché finalizzate all’attuazione degli interventi di cui all’art. 5, tutte le spese sostenute in osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia”.

Il richiamo citato è da ritenersi inclusivo anche del Dpr. 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE).

Il comma 2 dell’art. 2 (“principi generali”) del decreto in parola prevede, tra l’altro, che l’ammissibilità della spesa richiede che la stessa sia “effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente […]”