Architettura

Nei contratti per l’esecuzione dell’intervento deve essere riportata la specifica clausola sul rispetto del DNSH e quale il contenuto specifico da inserire?

.A questo proposito sebbene nella gran parte dei casi la manualistica regionale (cap. III del format di vademecum) faccia riferimento al solo “contratto di affidamento dei lavori”, l’impegno che il beneficiario dichiara di assumersi ai sensi dell’art. 4, comma 10, lett. f) del format di Avviso pubblico riguarda “tutti i contratti stipulati per l’esecuzione dell’intervento ammesso a finanziamento”, tra i quali rientra anche il contratto con il professionista incaricato dal beneficiario. Nel contratto in parola andranno pertanto inserite “clausole che garantiscano il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01) mediante l’uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell’UE e nazionale”1. Si ritiene inoltre consigliabile l’inserimento nel contratto del riferimento all’osservanza della Guida operativa DNSH nella versione più aggiornata nonché delle prescrizioni man mano fornite dal Soggetto Attuatore.

Alla luce delle osservazioni in passato formulate dalla Commissione Europea (su cui vedasi la nota UDM 3 agosto 2022, n. 25400) si consiglia, qualora il Soggetto attuatore intenda richiedere al beneficiario l’inserimento nel contratto della citata “lista di esclusione”, di fare riferimento alla versione completa delle note a piè di pagina presenti all’interno dell’Allegato riveduto della Decisione di Esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (c.d. CID), di seguito riportata.“i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01); ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione); iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori (l’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto); iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.”

 

 

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ultima modifica 2023-08-02T12:10:09+02:00
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