Quali sono le finalità e le basi normative dell’intervento?

L’Avviso è finalizzato a sostenere la partecipazione delle Case Editrici del territorio regionale alle Fiere dell’Editoria del Libro svolte in Italia o in altri Paesi nel corso del 2022.

L’intervento è realizzato in attuazione della L.R. n.13/2021 ‘Interventi per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro”, che riconosce l’editoria del libro quale settore rilevante dell’industria culturale e creativa del territorio regionale, supportandone lo sviluppo e l’internazionalizzazione della produzione.

Quali risorse sono disponibili?

Per l’annualità 2022 sono disponibili euro 150.000 per il finanziamento delle domande approvate ai sensi dell’avviso. La regione si riserva la possibilità di integrare le risorse indicate con eventuali ulteriori risorse disponibili.

Per quali fiere è possibile presentare domanda?

Sono ammesse al contributo le domande relative alla partecipazione delle case editrici a una o più delle seguenti fiere, svolte tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022:

  1. Fiere svolte in italia

    • Bologna: bologna children's book fair
    • Firenze: didacta italia
    • Firenze: testo firenze
    • Lucca: lucca comics & games
    • Milano: bookpride
    • Palermo: una marina di libri
    • Roma: più libri più liberi
    • Torino: salone internazionale del libro di torino
  2. Fiere svolte in altri paesi

    • Angoulême (francia): festival international de la bande dessinée d'angoulême
    • Francoforte (germania): frankfurter buchmesse
    • Guadalajara (messico): feria internacional del libro de guadalajara
    • Leipzig (germania): leipziger buchmesse
    • Londra (gran bretagna): the london book fair
    • Parigi (francia): salon du livre de paris
    • Pechino (cina): beijing international book fair
    • Praga (repubblica ceca): book world prague
    • Seoul (corea): seoul international book fair
    • Shanghai (cina): china shanghai international children's book fair
    • Sharjah (emirati arabi uniti): international book fair

Può essere ammessa al contributo anche la partecipazione a fiere svolte in italia o in altri paesi e non ricomprese negli elenchi precedenti, se adeguatamente motivata dalla casa editrice richiedente sulla base della coerenza tra la specificità tematica della fiera e la specializzazione o peculiarità della propria produzione editoriale.

Quali sono le modalità ammesse di partecipazione alle fiere?

E’ ammessa unicamente la partecipazione delle case editrici alle suddette fiere in qualità di espositori, con modalità in presenza, tramite stand individuali o collettivi.

Chi può presentare domanda di contributo?

Possono presentare richiesta di contributo le case editrici che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Avere sede legale e/o amministrativa e/o operativa in un comune dell’emilia-romagna;
  2. Essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio almeno dal precedente anno civile[1];
  3. Operare con oggetto statutario e attività economica prevalente in termini di volume d’affari nell’edizione di libri, in qualunque formato, e altri prodotti dell’editoria digitale;

    N.B. Il possesso di entrambi i criteri al punto c. verrà verificato tramite visura camerale.
     Nel caso in cui in visura sia riportata una attività prevalente diversa dall’edizione di libri, il richiedente dovrà allegare alla domanda un documento – quale ad esempio il bilancio - in grado di dimostrare che l’editoria di libri è l’attività prevalente dell’impresa in termini di volume d’affari, con riferimento all’anno di imposta dell’ultimo bilancio approvato. Il documento dovrà essere accompagnato da una dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante, nella quale si motiva la difformità della situazione di fatto rispetto ai dati della visura camerale.

  4. Avere pubblicato nel corso del precedente anno civile almeno cinque nuove edizioni in formato cartaceo e/o digitale con codice isbn assegnato;
  5. Essere legate da contratto con un distributore, fisico o operante su piattaforma digitale;
  6. Non essere collegate a qualunque titolo all’organizzazione delle fiere per le quali viene presentata domanda di contributo, se già finanziate dalla regione;

Il legale rappresentante dovrà inoltre dichiarare di:

  1. Non essere destinatario di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
  2. Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposto a procedure di regolazione dell’insolvenza previste dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali o ad altre procedure vigenti per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. N. 14/2019 e ss. Mm.

Non possono quindi partecipare all’avviso i soggetti (quali enti territoriali, istituti culturali, fondazioni e associazioni) che, pur svolgendo attività editoriale, non presentano carattere di “impresa” con finalità di natura commerciale ed imprenditoriale. 

Quali spese sono ammissibili?

Sono ammissibili le spese sostenute nell’anno civile (1 gennaio-31 dicembre) 2022, connesse alla partecipazione alle fiere sopra indicate, e rientranti nelle tipologie di seguito elencate:

  1. A. Iscrizione (iscrizione alla fiera e inserimento nel catalogo fieristico);
  2. Plateatico (diritto di plateatico - affitto spazio espositivo e diritti connessi - dell’area espositiva-stand).

Le spese di cui alle lettere a. E b. Dovranno essere obbligatoriamente rendicontate per attestare l’effettiva partecipazione della casa editrice alla fiera per la quale si richiede il contributo.

Sono inoltre ammissibili spese aggiuntive sostenute per la partecipazione a fiere attestata come sopra indicato, e rientranti nelle tipologie di seguito elencate:

  1. Stand (progettazione, allestimento, utenze, pulizie e sanificazione);
  2. Altri spazi (affitto, progettazione, allestimento, utenze, pulizie e sanificazione di spazi per presentazioni pubbliche);
  3. Personale esterno (ingaggio di addetti, interpreti e traduttori non dipendenti dalla richiedente presso lo stand o presso gli spazi della fiera adibiti a presentazioni pubbliche);
  4. Materiali (trasporto/scarico/deposito dei materiali destinati all’esposizione e servizi accessori; assicurazione dei materiali destinati all’esposizione, in fase di trasporto e di esposizione);
  5. Permanenza (viaggio, vitto e alloggio del titolare e del personale dipendente dell’impresa dotato di regolare contratto di assunzione, nonché degli autori pubblicati dalla richiedente che siano stati invitati dalla stessa a partecipare in qualità di oratori a presentazioni pubbliche comprese nel programma della fiera);

In che misura sono rendicontabili le spese sostenute per la partecipazione a uno stand collettivo?

In caso di partecipazione a uno stand collettivo, le spese sopra indicate ai punti a., b., c., d., e., f. Sono rendicontabili per la quota parte a carico della singola casa editrice.

In caso di partecipazione a stand collettivi che prevedano la partecipazione gratuita delle case editrici, organizzati dall’ice - agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in occasione di fiere svolte all’estero, saranno ammesse le sole spese sopra indicate ai punti c., d., e., f., g., previa presentazione in sede di rendicontazione di dichiarazione dell’ice che attesti la concessione in forma gratuita dell’iscrizione e/o dello spazio espositivo.

Quali spese non sono ammissibili?

Non sono ammissibili:

  1. Le spese di acquisto di beni strumentali durevoli e qualsiasi spesa di investimento che vada a incrementare il patrimonio della casa editrice;
  2. Le spese relative alla retribuzione di personale dipendente dalla casa editrice;
  3. Le spese calcolate in base a una quantificazione economica del lavoro volontario.

In quale periodo si può presentare domanda?

Le domande potranno essere presentate a partire dal 18 agosto 2022  e fino al 20 settembre 2022.

Quante domande si possono presentare?

Ogni casa editrice richiedente in possesso dei requisiti sopra indicati può presentare una sola domanda di contributo, relativa alla partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche sopra indicate.

Come si presenta domanda di contributo?

Ogni domanda dovrà, pena l’inammissibilità:

  1. Essere inviata tramite pec con oggetto ‘domanda avviso pubblico fiere editoria 2022’ all’indirizzo patrimonioculturale@postacert.regione.emilia-romagna.it da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla richiedente.
  2. Essere sottoscritta dal legale rappresentante della richiedente, o suo delegato dotato di apposita procura speciale, con firma digitale dotata di certificato digitale non revocato, scaduto o sospeso;
  3. Essere predisposta in modalità digitale e presentata in formato .pdf sulla modulistica predisposta dalla regione di cui all’allegato 1, disponibile sul sito
  4. Essere compilata tramite modulo ‘domandafiere2022’ unitamente a:

    • Programma di attività redatto sul modulo ‘domandafiere2022/programmaattività’, comprendente l’elenco delle fiere sopra indicate a cui la richiedente abbia partecipato e/o intenda partecipare nell’anno 2022, e la stima dei relativi costi;
    • Procura speciale, redatta sul modulo ‘domandafiere2022/procuraspeciale’ e debitamente firmata, qualora la domanda non sia firmata dal legale rappresentante della richiedente.
  5. essere completata da Dichiarazione integrativa, redatta sul modulo Allegato 1 bis Modulistica per la presentazione della domanda. DomandaFiere2022/Dichiarazione integrativa.docx

Quali dichiarazioni vengono richieste?

I legali rappresentanti delle case editrici richiedenti dovranno dichiarare nel modulo ‘domanda/fiere 2022’ il possesso dei requisiti indicati al punto 4.1., e inoltre di:

  • Aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza riserve le regole del presente avviso;
  • Avere preso visione della carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese della regione emilia-romagna di cui all’allegato 1.3., e di aderire ai principi in essa contenuti.

La regione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese.

Si ricorda che la domanda di contributo costituisce dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. Con la firma apposta alla domanda e alla relativa documentazione la richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell’indebito eventualmente già percepito.

Qual è la spesa minima prevista per poter accedere al contributo?

La spesa indicata nel piano di spesa deve essere non inferiore a euro 1.000,00 (pari all’ammontare minimo delle spese rendicontabili), pena l’inammissibilità della domanda.

La domanda deve essere corredata di bollo?

La domanda dovrà assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 prevista dal d.m. 20 agosto 1992 del ministero delle finanze con una delle seguenti modalità:

  • Marca da bollo acquistata con modalità tradizionale (tabaccheria, ecc.), annullata e conservata con la documentazione relativa alla domanda; il numero identificativo seriale e la data di emissione deve essere trascritto nel campo predisposto sul modello di domanda;
  • Marca da bollo acquistata virtualmente presso i soggetti fornitori del servizio.

In assenza della marca da bollo sarà richiesta la regolarizzazione di cui all'art. 71 comma 3, dpr 445/2000.

La marca da bollo indicata al momento della domanda dovrà essere conservata dalla richiedente per almeno i tre anni successivi alla liquidazione del contributo ed esibita a richiesta della regione.

A chi rivolgersi per ricevere assistenza alla compilazione della domanda?

Assistenza alla compilazione della domanda potrà essere richiesta alla casella di posta elettronica bandoeditoriacultura@regione.emilia-romagna.it

Come si svolge l’istruttoria?

Il responsabile del procedimento, supportato da un gruppo di lavoro del settore patrimonio culturale - area biblioteche e archivi nominato con atto del direttore generale conoscenza, ricerca, lavoro, imprese, effettuerà l’istruttoria di ammissibilità formale delle domande, al fine di verificarne la completezza e il possesso, in capo alle case editrici richiedenti, dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti nel presente avviso.

Parte integrante dell’istruttoria e condizione propedeutica all’emanazione del provvedimento di concessione del contributo è la registrazione da parte della regione dei dati delle richiedenti nel registro nazionale aiuti di stato e il conseguente rilascio di specifici codici concessione rna – cor.

Non è consentita l’integrazione dei documenti obbligatori, per i quali è consentita la sola regolarizzazione di cui all'art. 71 comma 3, d.p.r. n. 445/2000. È invece consentita l’integrazione dei documenti non obbligatori. Il responsabile del procedimento potrà richiedere la regolarizzazione documentale e/o chiarimenti rispetto alle informazioni contenute nella documentazione ricevuta. Le integrazioni dei documenti non obbligatori e/o i chiarimenti e le regolarizzazioni richiesti dalla regione dovranno essere forniti entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, pena l’inammissibilità della domanda.

Al termine dell’istruttoria, il dirigente area biblioteche e archivi del settore patrimonio culturale provvede ad adottare il provvedimento amministrativo che approva:

  • L’elenco delle domande ammissibili, con l’indicazione delle spese previste e la quantificazione del contributo assegnato a ciascuna domanda;
  • L’elenco delle domande eventualmente risultate non ammissibili con l’indicazione delle relative motivazioni.

L’adozione del provvedimento verrà comunicata alle richiedenti, specificando la motivazione in caso di non ammissione.

I contributi sono concessi ai sensi e nel rispetto del regolamento (ue) 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti “de minimis”.

Come viene calcolato il contributo?

Il contributo assegnato a ciascuna domanda – che non potrà comunque essere superiore al 90% delle spese ammissibili e sarà compreso tra l’ammontare minimo di 900,00 euro e quello massimo di 5.000,00 euro - sarà calcolato sulla base del numero delle domande ammesse, del totale delle spese previste e dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili, e verrà definito arrotondando all’euro inferiore gli importi con cifre decimali finali da ,01 a ,99.

Quando si conclude il procedimento?

Il termine di chiusura del procedimento – cioè la data entro la quale la Regione adotta l’atto di concessione del contributo, comunicandone l’esito ai richiedenti – è il 19/12/2022.

Chi dovrà presentare la rendicontazione delle spese sostenute?

Le case editrici beneficiarie del contributo dovranno presentare, successivamente alla comunicazione di concessione, domanda di liquidazione del contributo stesso accompagnata dalla rendicontazione delle spese sostenute, che dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate ai punti successivi.

Quando dovrà essere presentata la rendicontazione?

La rendicontazione dovrà essere presentata, a partire dalla data di comunicazione della concessione del contributo, entro e non oltre il 28/02/2023.

Come si presenta la rendicontazione?

La rendicontazione dovrà, pena la revoca del contributo:

  1. Essere inviata tramite pec con oggetto ‘rendicontazione fiere editoria 2022’ all’indirizzo patrimonioculturale@postacert.regione.emilia-romagna.it da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla beneficiaria.
  2. Essere sottoscritta dal legale rappresentante della beneficiaria, o suo delegato munito di apposita procura speciale, con firma digitale dotata di certificato digitale non revocato, scaduto o sospeso;
  3. Essere formulata in modalità digitale e presentata in formato .pdf sulla modulistica predisposta dalla regione di cui all’allegato 2 disponibile sul sito https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi, e in particolare tramite il modulo ‘rendicontazionefiere2022’ integrato da:
  • Consuntivo di attività redatto sul modulo ‘rendicontazionefiere2022/consuntivoattività’ comprendente l’elenco delle fiere di cui sopra, alle quali la beneficiaria abbia effettivamente partecipato nell’anno 2022 e l’elenco di tutti i documenti fiscalmente validi relativi alle spese effettivamente sostenute per la partecipazione. I documenti andranno elencati, come previsto dal modulo, secondo le tipologie di spese ammissibili sopra elencate, indicando per ogni documento il numero, la data di emissione, la descrizione della spesa, la ragione sociale del fornitore, e l’importo al netto dell’iva se recuperabile; non è richiesto l’invio delle singole fatture
  • Documentazione idonea a dimostrare la partecipazione della beneficiaria a ciascuna fiera come espositore, con stand individuale o collettivo, ad esempio attraverso copia del catalogo (frontespizio e pagina riportante il nome della casa editrice) o copia dell’elenco espositori pubblicato dagli organizzatori;
  • Documentazione idonea a dimostrare la partecipazione degli autori pubblicati dalla beneficiaria, invitati dalla stessa a partecipare in qualità di oratori a presentazioni pubbliche comprese nel programma della fiera, nel caso in cui siano state rendicontate spese relative a detta partecipazione;
  • Dichiarazione ice nel caso di partecipazione a stand collettivi che prevedano la partecipazione gratuita delle case editrici, organizzati dalla stessa ice in occasione di fiere svolte all’estero;
  • Questionario, redatto sul modulo ‘questionario sulla applicazione della carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese della regione emilia-romagna’ pubblicato sul sito;
  • Procura speciale, redatta sul modulo ‘rendicontazione/procuraspeciale/fiere 2022’ e debitamente firmata, qualora la rendicontazione non sia firmata dal legale rappresentante della beneficiaria.

Nel caso in cui la documentazione a consuntivo non sia inviata entro la scadenza o risulti carente, la regione chiederà tramite pec l’invio o l’integrazione dei documenti, che dovranno pervenire, pena la revoca del contributo, entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qual è la somma minima rendicontabile?

Le spese ammissibili sostenute e rendicontate non potranno, pena la mancata concessione revoca? Del contributo, essere complessivamente inferiori all’ammontare minimo di euro 1.000,00.

Eventuali differenze nella rendicontazione rispetto a quanto indicato nella domanda – quali il mancato inserimento di spese relative a fiere indicate nella domanda, oppure l’inserimento di spese relative a fiere non indicate nella domanda - dovranno essere motivate nell’apposita sezione del modulo di rendicontazione.

Quali giustificativi di spesa sono ammessi?

La regione procederà al controllo della rendicontazione, per verificare l’ammissibilità delle spese rendicontate nonché la correttezza formale e la completezza dei relativi giustificativi.

A tal fine, e pena la revoca del contributo, i giustificativi di spesa dovranno:

  • Essere documenti fiscalmente validi, intestati o riferibili con evidenza alla beneficiaria;
  • Fare riferimento esplicito a spese ammissibili tra quelle di cui al punto 5., espresse al netto di bolli, imposte o qualsiasi altro onere o commissione, e al netto dell’iva, se recuperabile;
  • Fare riferimento esplicito a singole fiere tra quelle di cui al punto 3., per le spese di cui ai punti 5.1 e 5.2.;
  • Riferirsi a spese sostenute nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
  • Riferirsi a spese effettuate attraverso strumenti tracciabili, e in particolare solo tramite bonifico bancario singolo sepa (anche via home banking); ricevuta bancaria singola (ri.ba.); carta di credito/debito aziendale (con esclusione delle prepagate) intestata alla beneficiaria o al suo legale rappresentante.

La rendicontazione delle spese relative a plateatico e iscrizione di cui al punto 5.1. È precondizione dell’ammissibilità, ai fini della rendicontazione, delle spese aggiuntive relative alla partecipazione alla stessa fiera, salvo i casi previsti al punto 5.4.

L’erogazione del contributo è soggetta a richiesta del durc - documento unico di regolarità contributiva.

Quali controlli sulla rendicontazione sono previsti?

La regione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, accedendo alla documentazione conservata presso i soggetti finanziati, al fine di accertare la regolarità della documentazione inerente le attività finanziate e le spese sostenute, ai sensi di legge.

Le case editrici beneficiarie del contributo sono tenute a consentire le attività di controllo e a conservare i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo sulla base della normativa contabile/fiscale vigente e comunque per almeno cinque anni dalla concessione del contributo.

A chi rivolgersi per assistenza alla compilazione della rendicontazione?

Assistenza alla compilazione della rendicontazione potrà essere richiesta alla casella di posta elettronica bandoeditoriacultura@regione.emilia-romagna.it.

Quando verrà liquidato il contributo e in che forma?

A seguito della verifica della correttezza e completezza della rendicontazione, il contributo – quantificato nei limiti dell’ammontare concesso, sulla base delle spese effettivamente sostenute e dei criteri sopra indicati - verrà liquidato alle beneficiarie a saldo in un’unica soluzione.

La regione potrà rideterminare l’ammontare del contributo, sulla base delle spese ammissibili rendicontate.

In quali casi può essere revocato il contributo concesso?

La regione revocherà il contributo concesso:

  1. In caso di mancato rispetto delle modalità di rendicontazione;
  2. Qualora la beneficiaria rinunci al contributo, comunicandolo tramite pec alla stessa intestata all’indirizzo patrimonioculturale@postacert.regione.emilia-romagna.it;
  3. Qualora i controlli espletati dalla regione riscontrino irregolarità nella rendicontazione o qualora la beneficiaria non consenta le attività di controllo;
  4. Qualora la beneficiaria risulti destinataria, per la partecipazione alle stesse fiere, di altri contributi regionali ai quali non intenda rinunciare.

In caso di revoca la beneficiaria sarà tenuta alla restituzione, comprensiva degli interessi legali, di quanto eventualmente già erogato, secondo le modalità previste dalla legge.

Come comunicare il subentro di altro soggetto alla casa editrice beneficiaria?

 il subentro di altro soggetto alla beneficiaria, anche per intervenute variazioni societarie di quest’ultima, verificatosi entro la scadenza dell’invio della rendicontazione, dovrà essere tempestivamente comunicato alla regione. Il subentro potrà essere autorizzato ai fini della liquidazione del contributo esclusivamente qualora il subentrante possegga i requisiti di ammissibilità previsti per la presentazione delle domande e si impegni inoltre a rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente avviso, comunicando tale impegno, tramite pec ad esso intestata, all’indirizzo patrimonioculturale@postacert.regione.emilia-romagna.it. In difetto, la regione procederà alla revoca totale del contributo concesso.

Quali sono gli obblighi delle case editrici beneficiarie del contributo?

Le beneficiarie sono tenute a:

  • conservare la documentazione contabile relativa alla rendicontazione come previsto al punto 8.;
  • comunicare l’eventuale rinuncia al contributo tramite PEC firmata dal legale rappresentante o suo delegato dotato di apposita procura speciale all’indirizzo patrimonioculturale@postacert.regione.emilia-romagna.it;
  • rispettare le prescrizioni sugli aiuti de minimis;
  • comunicare alla Regione, su richiesta degli Uffici competenti, informazioni relative alla partecipazione alle singole Fiere e ai risultati ottenuti, nonché quelle ritenute necessarie a valutare l’andamento del settore, l’efficacia dell’Avviso e gli effetti della L.R. 13/2021.

[1] Come definito dalla circolare n.2/2001 del Ministero del Lavoro.