Salta al contenuto

Il Ministero della Cultura ha chiarito che l’impegno di cui all’art. 3, sesto paragrafo, lett. b), dell'atto d'obblighi – che si colloca nella fase anteriore alla conclusione amministrativa e contabile dell'intervento finanziato – concerne particolari e circoscritte ipotesi (esclusa, in ogni caso, la compravendita a fini speculativi), nelle quali si verifichi una modifica soggettiva del beneficiario.

Tanto premesso, si evidenzia che l'autorizzazione della modifica soggettiva necessita di una preventiva verifica da parte della Regione, la quale, in ogni caso, deve valutare il ricorrere di particolari esigenze, che – come chiarito nella sopracitata nota – non potevano essere prevedibili all’atto della presentazione della domanda. Ciò posto, preme chiarire che l’ammissibilità della compravendita, anche prima della conclusione amministrativa e contabile dell’intervento, va di regola esclusa.