Come procedere all’integrazione delle fatture prive di Cup?
22 dicembre 2025
Premessa
L’articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 stabilisce, al comma 6, che a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il CUP di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo ovvero al momento della richiesta dello stesso.
Con Circolare n. 1 del 8 gennaio 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che, ai sensi del comma 7, articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, per gli incentivi che ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione dello stesso, come per tutte le fatture ricevute prima dell’assegnazione del CUP, non sussiste nessun obbligo di apposizione dello stesso in fattura e le Amministrazioni titolari delle misure devono indicare al beneficiario i documenti necessari a dimostrare l’avvenuta spesa, ad esempio la possibilità di inserire il CUP nella quietanza di pagamento come strumento dimostrativo.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 10 dicembre 2025, prot. n. 563301/2025, ha disposto che è reso disponibile un apposito servizio web, all’interno dell’area riservata “Fatture& Corrispettivi”, per permettere, ai cessionari/committenti e/o loro intermediari, di integrare, a posteriori, il CUP, omesso o indicato in modo errato, nelle fatture elettroniche, già emesse e con data operazione successiva al 31 maggio 2023, relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive.
Indicazioni operative
Ciò premesso:
- Le fatture emesse prima della data di concessione del contributo ( 28 maggio 2025) non sono soggette ad obbligo di CUP. Devono essere però chiaramente riconducibili alle Fiere oggetto del contributo ed il CUP può essere inserito nelle quietanze di pagamento, se successive al 28 maggio 2025;
- Le fatture emesse successivamente alla data di concessione del contributo ( 28 maggio 2025) devono obbligatoriamente contenere il codice CUP. Qualora all’atto dell’emissione della fattura il CUP non sia stato riportato o sia stato riportato in modo errato è necessario integrare la fattura tramite il servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, all’interno dell’area riservata “Fatture& Corrispettivi”.
