Il Percento per l'arte: il convegno 2009
Convegno "Percentuale per l’arte negli edifici pubblici". (Bologna -13 maggio 2009)
Nel maggio 2009 la Sala degli Specchi di Palazzo Gnudi a Bologna ha ospitato un convegno sul tema della "Percentuale per l’arte negli edifici pubblici", con interventi di esperti: politici, amministratori, artisti, urbanisti, architetti, ingegneri, critici e soprintendenti.
Come è noto, la legge del 29 luglio 1949 n. 717, cosiddetta del 2%, stabiliva il principio che le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché tutti gli enti pubblici che provvedevano all’esecuzione di nuove costruzioni di edifici ed alla ricostruzione di essi dovessero destinare una quota non inferiore al 2% del loro conto totale per la realizzazione di opere d’arte.
La ricostruzione post bellica, all’inizio degli anni Sessanta del secolo scorso, unitamente alla ripresa della nostra economia, generarono la necessità di una prima modifica alla legge per introdurre il principio di ritorno all’unità progettuale di architettura e arte.
Dopo decenni in cui la sua applicazione era progressivamente caduta in disuso, agli esordi del 2000, la normativa è stata oggetto di revisioni in disegni di legge nel dibattito nazionale ed internazionale. Si sono stese raccomandazioni legislative alla sua applicazione (si veda la legge della Regione Emilia-Romagna del 15 luglio 2002 n. 16 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio") e si sono realizzati vari approfondimenti.
Nel 2007, è stato pubblicato il D.M. del 29/1/2007 "Linee guida per l’applicazione della legge n.717/1949 recante norme per l’arte negli edifici pubblici".
Come è noto, la legge del 29 luglio 1949 n. 717, cosiddetta del 2%, stabiliva il principio che le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché tutti gli enti pubblici che provvedevano all’esecuzione di nuove costruzioni di edifici ed alla ricostruzione di essi dovessero destinare una quota non inferiore al 2% del loro conto totale per la realizzazione di opere d’arte.
La ricostruzione post bellica, all’inizio degli anni Sessanta del secolo scorso, unitamente alla ripresa della nostra economia, generarono la necessità di una prima modifica alla legge per introdurre il principio di ritorno all’unità progettuale di architettura e arte.
Dopo decenni in cui la sua applicazione era progressivamente caduta in disuso, agli esordi del 2000, la normativa è stata oggetto di revisioni in disegni di legge nel dibattito nazionale ed internazionale. Si sono stese raccomandazioni legislative alla sua applicazione (si veda la legge della Regione Emilia-Romagna del 15 luglio 2002 n. 16 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio") e si sono realizzati vari approfondimenti.
Nel 2007, è stato pubblicato il D.M. del 29/1/2007 "Linee guida per l’applicazione della legge n.717/1949 recante norme per l’arte negli edifici pubblici".
Il Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2008 ha approvato in via definitiva il "Disegno di legge quadro sulla qualità architettonica". Il provvedimento prevede tra l’altro l’obbligo delle amministrazioni pubbliche di destinare il 2% della spesa all’inserimento di opere d’arte in nuovi edifici di importo superiore a un milione di euro e un piano triennale per la qualità architettonica.
Per quanto attiene alle opere di competenza delle amministrazioni pubbliche non statali, il potere legislativo sostitutivo è esercitato dalle Regioni. La legge del 29 luglio 1949 n. 717 e sue modificazioni è quindi di estrema attualità: politica, amministrativa e culturale.
Il censimento sul territorio regionale emiliano-romagnolo, promosso dall'IBC, ha messo in evidenza che la legge del 2% è stata applicata, o avviata la procedura della sua applicazione dal 1949 al presente, in 158 luoghi di cui 149 conservano l’opera, oppure attuata in maniera ibrida.
Per quanto attiene alle opere di competenza delle amministrazioni pubbliche non statali, il potere legislativo sostitutivo è esercitato dalle Regioni. La legge del 29 luglio 1949 n. 717 e sue modificazioni è quindi di estrema attualità: politica, amministrativa e culturale.
Il censimento sul territorio regionale emiliano-romagnolo, promosso dall'IBC, ha messo in evidenza che la legge del 2% è stata applicata, o avviata la procedura della sua applicazione dal 1949 al presente, in 158 luoghi di cui 149 conservano l’opera, oppure attuata in maniera ibrida.
Allegati:
Invito con programma del convegno
A chi rivolgersi:
Claudia Collina
Tel. 051 527 66 29
Claudia.Collina@regione.emilia-romagna.it