Arti visuali

Aggiornamenti legislativi

Una legge per l’architettura e le arti

 

La legge n. 717 del 29 luglio 1949  prescrive che  il 2% della spesa complessiva per la costruzione di un edificio pubblico sia  destinato alla realizzazione di opere d’arte contestuali, da acquistare o realizzare appositamente, mediante una scelta tra artisti effettuata con bando di concorso a tema.

Attraverso un’indagine capillare e pionieristica in Italia,  l'Istituto Beni Culturali  ha promosso  in questi anni  il censimento delle opere d’arte realizzate sul territorio grazie al cosiddetto 2%, dall'anno di promulgazione della legge sino al presente.

Nel 2009, gli  esiti di questa impegnativa ricognizione sono confluiti nel volume Il percento per l’arte in Emilia-Romagna, a cura di Claudia Collina, uscito per i tipi dell'Editrice Compositori, ove si evidenzia in particolare un’applicazione scarsa e carsica della legge, ma al contempo si rende noto un patrimonio artistico per lo più sconosciuto, che segna esteticamente ed emotivamente il territorio e che, nonostante sia stato  prodotto più come abbellimento giustapposto agli edifici di riferimento, racconta a capisaldi - anche se con livelli qualitativi discontinui - le evoluzioni dell’arte degli ultimi sessant’anni, nei suoi riflessi locali e nazionali.

All’interno del libro si da conto soprattutto dell’importante lavoro svolto dal gruppo di studio interistituzionale, sempre voluto dall'IBC, che ha  formulato un progetto di legge regionale dal titolo "Norme regionali per l’arte negli edifici pubblici" che propone l’applicazione della percentuale graduata per l’arte, proporzionale all’impegno del progetto edilizio dallo 0,5 al 2%, con finalità volte a migliorare la vivibilità dell’ambiente urbano e la qualità della vita attraverso l’arte contemporanea di committenza pubblica.

L’attività propositiva dell’Istituto Beni Culturali ha inciso sulla legge dello Stato, che ne ha recepito le indicazioni di gradualità e così disposto:

DL 24/01/2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (GU n. 19 del 24/1/2012 /Suppl. Ordinario n.18)

 

Art. 47  Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - Modifiche alla legge n. 717/1949

1.  All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:

- due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;

- un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;

- 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.»;

b)  il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.».

2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera d'arte relativa all'edificio.

 

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ultima modifica 2022-09-09T09:56:54+02:00
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