Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 3 comma 1 lett. a) sono «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali. gli altri enti pubblici non economici. gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. Visti, pertanto, i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti per l’Avviso pubblico approvato con D.G.R. n.570 del 13/04/2022, trattandosi di persone fisiche, imprese, organizzazioni non profit, per i contratti di appalto aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere riferite all’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento per il recupero conservativo e la valorizzazione dei beni dell’architettura e del paesaggio rurale, non è applicabile il CIG e quindi i soggetti beneficiari non devono preliminarmente generarlo, a meno che non si tratti di un soggetto concessionario di un bene pubblico per conto del quale il beneficiario è tenuto ad eseguire i lavori. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che il CIG “deve essere acquisito dai beneficiari di finanziamenti solo laddove sia applicabile la disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 ovvero D.Lgs. n. 50/2016 ove applicabile ratione tempori) e, pertanto, si possa parlare di “affidamento del contratto” ai sensi del punto a), punto 1, articolo 3, Allegato I.1 del D. Lgs. n. 36/2023. Si conviene, allora, che non sussiste alcun obbligo di acquisire il codice CIG nei casi in cui il privato sia il beneficiario finale.