Ai sensi dell'art. 6 dell'atto d'obblighi il beneficiario deve comunicare alla Regione qualsiasi tipo di modifica rispetto al progetto approvato in sede di valutazione della domanda.

Di regola è altresì necessaria l'espressa approvazione della variazione da parte della Regione, salvo che ricorra il caso descritto dal terzo paragrafo dell'art. 6: "In caso di variazione che comporti una modifica non superiore al 10% di una o più voci di spesa è sufficiente effettuarne comunicazione alla Regione/Provincia Autonoma". La disposizione citata precisa inoltre che "La Regione/Provincia Autonoma si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate e/o non comunicate", lasciando intendere la necessità che la comunicazione in parola debba comunque avvenire in un momento anteriore rispetto alla presentazione della rendicontazione delle spese da parte del destinatario del contributo.