Modalità di consegna

Modalità di consegna dei documenti ai fini del deposito legale
I documenti vanno consegnati direttamente agli Istituti depositari oppure inviati per posta o altro mezzo entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico.

Al fine di rendere più veloci le operazioni di controllo, sul plico o sulla scatola deve comparire la dicitura: “Esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106”, nome/ragione sociale e indirizzo del soggetto obbligato.

All’interno di ogni plico o scatola deve essere inserito l’elenco in duplice copia dei documenti inviati. L’elenco deve riportare gli elementi indispensabili per l’individuazione del documento.
In particolare, per le opere di grafica d'arte, di video d'artista, fotografiche gli elementi identificativi sono:
1) il nome dell'autore;
2) l'indicazione del titolo;
3) l'anno e il luogo, quale la sede editoriale o espositiva, di effettiva pubblicazione, produzione o di diffusione in Italia;
4) l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
5) la tecnica con la quale è stata realizzata la matrice, nonché il sistema di stampa con il quale sono stati tirati gli esemplari;
6) l'indicazione della tiratura;
7) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito.

Controllati il contenuto del pacco e la qualità degli esemplari, la biblioteca restituisce vidimata una delle due copie dell’elenco. Tale copia costituisce ricevuta e prova di avvenuta consegna: il soggetto interessato la conserverà per esibirla in caso di contestazioni.

I documenti devono avere perfetta qualità ed essere completi e corrispondenti per forma e contenuto a quelli posti in circolazione.

Curando di non danneggiare la leggibilità, integrità e decoro dei documenti, saranno inserite apposite diciture mediante timbri o altro metodo.
- Sui documenti stampati, sonori, video, su supporto informatico, l’editore o altro responsabile della pubblicazione appone la dicitura “esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106”.
Su ogni documento consegnato per il deposito legale, nonché sugli allegati che eventualmente lo accompagnano, se non già compresi nel documento,  sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito:
1) nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito;
2) anno di effettiva pubblicazione o di produzione o di diffusione in Italia;
3) codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali International Standard Book Number (ISBN), International Standard Serial Number (ISSN), Digital Object Identifier (DOI), se utilizzato dall'editore.

- Sui documenti di grafica  d’arte, video d’artista, fotografici, l’editore o altro responsabile della pubblicazione appone i seguenti elementi identificativi:
a) sul recto:

1) la firma dell'autore, se vivente, quale attestazione della provenienza dell'opera dall'invenzione creativa dell'autore;
2) l'eventuale numerazione araba degli esemplari espressa in frazione, in cui il numeratore indica il numero progressivo del singolo esemplare e il denominatore il numero totale degli esemplari stampati; oppure la sigla corrispondente all'indicazione di «prova d'autore», o «prova d'artista», eventualmente seguita dalla numerazione in numeri romani ed espressa in frazione, in cui il numeratore indica il numero progressivo del singolo esemplare e il denominatore il numero totale degli esemplari;

b) sul verso, la dicitura «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;

c) nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 5:

1) il nome dell'autore;
2) l'indicazione del titolo;
3) l'anno e il luogo, quale la sede editoriale o espositiva, di effettiva pubblicazione, produzione o di diffusione in Italia;
4) l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
5) la tecnica con la quale è stata realizzata la matrice, nonché il sistema di stampa con il quale sono stati tirati gli esemplari;
6) l'indicazione della tiratura;
7) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito.

- Sui documenti cinematografici, gli elementi identificativi da apporre sono:
a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, ovvero la sede legale del produttore di opere filmiche;
b) l'anno di ultimazione delle lavorazioni per i film;
c) l'anno di inizio della lavorazione per i soggetti, per i trattamenti e le sceneggiature di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge;
d) in allegato, il nulla osta per la visione del film rilasciato dalla Direzione generale per il cinema;
e) per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), relativi a film non realizzati, un numero progressivo per anno fornito gratuitamente dalla Cineteca nazionale.

Azioni sul documento

ultima modifica 2019-12-05T13:23:11+01:00
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