Beni oggetto di intervento

Domanda

Che cosa si intende con "beni collegati all'attività di impresa"?
"Il finanziamento cade in regime de minimis reg. 1408/2022 (a 25.000 euro) qualora il beneficiario dell’intervento sia un’impresa che opera nel settore agricolo della produzione primaria e che promuove interventi su beni collegati all’attività di impresa"
In particolare si chiede:
1) se gli interventi su fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze rientrino o meno in questa categoria, quindi soggetti ai " de minimis" o siano soggetti a pieno contributo,
2) se detti fabbricati ed eventuali pertinenze debbano essere compresi in particolari categorie catastali.

Risposta

In merito al primo quesito posto, si fa presente che un edificio è considerato collegato all'attività di impresa agricola quando è funzionale a quest'ultima, sia che si tratti di un edificio residenziale che di un edificio di servizio.
La natura agricola dell'edificio residenziale è conferita dal titolare che deve abitare nell'edificio e deve essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del C.C. o del D.Lgs 228/2001.
La natura agricola dell'edificio di servizio è conferita dall'essere bene dell'azienda agricola e dall'uso agricolo di quest'ultimo anche quando impiegato per attività connesse così come definite ai sensi delle norme sopra citate.

In merito al secondo quesito, i fabbricati e le pertinenze non devono essere comprese in particolari categorie catastali, ma devono rispettare le tipologie di patrimonio culturale rurale definite dall’art. 2 dell’Avviso pubblico.

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Domanda

Sono ammessi al bando anche fabbricati non censiti al NCEU ma costruiti ante 1967 e presenti nelle mappe del catasto terreni? 

Risposta

Sono ammissibili al bando in oggetto le tipologie di patrimonio culturale rurale definite dall’art. 2 dell’Avviso pubblico, ovvero gli edifici e insediamenti storici che rappresentino testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell’evoluzione del paesaggio.
Pertanto, qualora venga fornita documentazione atta a sostenerne il valore storico testimoniale (cartografia storica, esiti di ricerche storiche documentabili,..) e purchè l’immobile abbia più di 70 anni il bene, seppure non accatastato al NCEU, ne potrà essere valutata l’ammissibilità al bando.
In tal caso, al contempo, il bene per il quale si propone l’intervento, esso dovrà venire correttamente accatastato una volta concluso l’intervento finanziato.
Come ulteriore precisazione, l’Art. 1, comma 5 chiarisce che “gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, di cui al punto precedente, potranno interessare immobili, appartenenti alle tipologie di architettura rurale descritte al successivo articolo 2, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica”.
Con classificazione si intende riferirsi all’individuazione all’interno degli strumenti urbanistici comunali di edifici di interesse storico-architettonico, mentre con censiti si intende in maniera estensiva almeno individuati, schedati dagli strumenti urbanistici o presenti nella Carta Tecnica Regionale.
Poiché come voi evidenziate, il bene oggetto di intervento sarebbe un vecchio casolare in pietra ormai diroccato, si richiamano le tipologie esclusive ammissibili di opere finanziabili sono quelle riportate dall’art. 5 c. 5 dell’Avviso.

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Domanda

Per quanto riguarda i fabbricati che possono accedere al bando all'art 1 punto 5 si recita: "ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica", chiedo cosa si intende per censiti o classificati? Devono essere destinati /possedere vincoli particolari ad esempio come gli edifici di valore storico architettonico?

Inoltre all'art 1 punto 7 si legge : "I beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per un tempo congruo che sarà stabilito nell’atto previsto al successivo articolo 8, comma 4, lettera i), sentita la competente Soprintendenza in caso di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004"
Anche i fabbricati privati devono essere resi disponibili alla pubblica fruizione?

Risposta

In risposta al primo quesito, l’art. 1 comma 5 del bando stabilisce che gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici oggetto di finanziamento potranno interessare immobili, appartenenti alle tipologie di architettura rurale descritte all’ articolo 2, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica.
Con riferimento all’art. 2 del Bando “Tipologie di patrimonio culturale rurale oggetto di intervento” le tipologie di architettura rurale su cui intervenire sono individuabili negli edifici ed insediamenti storici che siano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell’evoluzione del paesaggio.
Nel caso di beni sui quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale e non sia presente una classificazione derivante da strumento urbanistico, ma l’edificio risalga a più di 70 anni e sia censito, è possibile candidare tali beni al finanziamento purché sia fornita documentazione atta a sostenerne il valore storico testimoniale.
Con classificazione si intende riferirsi all’individuazione all’interno degli strumenti urbanistici comunali di edifici di interesse storico-architettonico, mentre con censiti si intende in maniera estensiva almeno individuati, schedati dagli strumenti urbanistici o presenti nella Carta Tecnica Regionale.

Per quanto riguarda il secondo quesito, tra le finalità del Bando indicate all’art. 1, al punto 4., si evidenzia la volontà di sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà di soggetti privati e del terzo settore, o a vario titolo da questi detenuti, per garantire che tale patrimonio sia preservato e messo a disposizione del pubblico.

Pertanto, si precisa che l’art. 8, comma 4, lettera i) prevede a pena di esclusione di allegare all’atto di domanda la “Relazione sulle attività di fruizione del bene da parte del pubblico: articolazione temporale delle aperture, modalità di fruizione, target di pubblico, ecc.” di cui allo schema allegato B all’Avviso”.

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Domanda

E' ammissibile la riqualificazione di un'antica osteria (sia come architettura che come funzione) in edificio di connotazione del paesaggio rurale locale prevedendo anche una funzione aperta al pubblico con spazio per la documentazione storica e paesaggistica del luogo?

Risposta

L’elenco dei manufatti ammissibili alla domanda di finanziamento è contenuta nell’art. 2 “Tipologie di patrimonio culturale rurale oggetto di intervento” dell’Avviso pubblico in cui si specifica che le tipologie di architettura rurale su cui intervenire sono individuabili negli edifici ed insediamenti storici che siano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell’evoluzione del paesaggio.
È sempre utile al proposito, ai fini della valutazione, fornire documentazione atta a sostenerne il valore storico testimoniale (cartografia storica, esiti di ricerche storiche documentabili,..).
Come ulteriore specificazione relativamente all’ammissibilità, si evidenzia che il bene soggetto di intervento deve essere sottoposto a vincolo ai sensi del D. lgs. n. 42/2004 ovvero abbia più di 70 anni e sia censito o classificato dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica.
Con “classificazione” si intende riferirsi all’individuazione all’interno degli strumenti urbanistici comunali di edifici di interesse storico-architettonico, mentre con “censiti” si intende in maniera estensiva almeno individuati, schedati dagli strumenti urbanistici o presenti nella Carta Tecnica Regionale. 
In quest’ultimo caso, è possibile candidare tali beni al finanziamento purché sia fornita obbligatoriamente la documentazione atta a sostenerne il valore storico testimoniale.

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Domanda

Sono un’imprenditrice agricola (IAP) e vorrei intervenire attraverso il bando in oggetto su parte di un fabbricato bene strumentale della mia azienda agricola (ditta individuale), ma la proprietà dello stesso è intestata a me come persona fisica.
Se presento domanda come persona fisica potrebbe comunque rimanere come bene strumentale dell’azienda agricola (anche per attività connesse come fattoria didattica, etc...) ?

Risposta

Se il caso in questione è un bene strumentale all’azienda la cui proprietà è in capo ad una persona fisica la risposta è affermativa, nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;

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Domanda

In riferimento al bando in oggetto, richiedo un chiarimento in merito a quanto indicato all'art. 4 comma 4: "I soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ove intendono realizzare gli interventi, in data antecedente al 31.12.2020".
Il soggetto che vuole partecipare al bando, ha acquisito il bene in oggetto mediante aggiudicazione definitiva di asta immobiliare in data 17/12/2020 (verbale del Tribunale di competenza) mentre la consegna delle chiavi è avvenuta dopo l'espletamento di tutte le formalità connesse in data 26/04/2021.
L'aggiudicazione definitiva del bene può essere considerata titolo idoneo a dimostrare i requisiti richiesti dal bando?

Risposta

Nella procedura fallimentare, l’atto che trasferisce la proprietà è il decreto di trasferimento firmato dal giudice. Il decreto di trasferimento tiene luogo del rogito notarile. Se esiste questo atto e ha data antecedente al 30/12/2020 e viene allegato alla Domanda di contributo, allora questo fa fede rispetto al fatto che il soggetto sia proprietario e quindi può fare domanda validamente senza alcun dubbio.
Se esiste un altro atto/documento (verbale o altro) che venga allegato alla Domanda di finanziamento, starà nella discrezionalità dell’Amministrazione valutare se è possibile considerarlo titolo per la prova del possesso.

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Domanda

In riferimento alla necessità che i beni oggetti di restauro siano messi a disposizione del pubblico richiedo il seguente chiarimento:
I beni in proprietà privata che saranno oggetto di contributo devono essere messi tutti a disposizione del pubblico? oppure solo quelli sottoposti a vincoli della Soprintendenza?

Risposta

Tutti i beni considerati ammissibili al contributo devono essere messi a disposizione del pubblico.
Il progetto di fruizione pubblica deve essere contestualizzato al bene e redatta una Relazione sulla fruizione del bene da parte del pubblico con articolazione temporale delle aperture, modalità di fruizione, target di pubblico, ecc., predisposta secondo lo schema B allegato all’Avviso, vincolante per il beneficiario come indicato all’art. 8, punto 4, lettera i) dell’Avviso pubblico.

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Domanda

Nel bando è indicato che l'epoca di costruzione dell'edificio deve essere superiore a 70 anni. Questo valore, da dove viene rilevato ? Se un edificio ha superato i 70 anni, ma a livello catastale, per errore del catasto, risulta essere catastato più di recente non può accedere al bando ?
Gli interventi potrebbero riguardare sia la casa rurale, cascina e stalla si possono inserire tutti nella stessa domanda oppure come si deve procedere ?

Risposta

In merito al primo quesito, al fine di dimostrare l’età dell’edificio e il suo valore storico, è necessario allegare alla domanda, insieme ai documenti richiesti all’art. 8, c.4 dell’Avviso pubblico, una relazione storica che contenga fornire la documentazione atta a sostenerne l’età e il valore storico-testimoniale (cartografia storica, esiti di ricerche storiche documentabili,..).
In merito al secondo quesito, si precisa che le tipologie di beni oggetto di intervento sono quelle indicate all’art. 2 dell’Avviso pubblico.
L’art. 4 punto 7 stabilisce inoltre che “ciascuno soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo bene oggetto di intervento”.

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ultima modifica 2022-05-23T11:40:51+02:00
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