Interventi sugli immobili

Domanda 1:

Sono ammissibili interventi di acquisto di immobili e/o interventi edilizi su immobili strettamente connessi agli obiettivi della proposta pur se non posti all'interno del borgo storico?

Risposta 1:
Premesso che gli interventi di acquisto di immobili e/o di interventi edilizi su immobili sono ammissibili secondo le regole previste dal DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” applicabile anche al PNRR, in merito alla specifica richiesta riguardante l’ammissibilità di interventi di acquisto o edilizi su immobili strettamente connessi agli obiettivi della proposta pur se non posti all'interno del borgo storico, si specifica che tali interventi non risultano a priori non ammissibili, ma presuppongono una valutazione e analisi di merito.
Si consideri in particolare che ogni Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale deve individuare interventi con finalità di interesse collettivo sostenibili nel tempo, sinergici e integrati tra loro, funzionali a rivitalizzare il tessuto socioeconomico del borgo storico, in grado di produrre effetti in termini di crescita occupazionale, contrasto all’esodo demografico, incremento della partecipazione culturale e dell’attrattività turistica.
L'ammissibilità degli interventi a cui si riferisce il quesito è legata pertanto ad una valutazione di merito relativa alla coerenza e sinergia degli stessi con la finalità della proposta e gli obiettivi di recupero e sviluppo culturale, occupazionale e demografico del borgo.

Domanda 2:

Nel progetto possono essere previsti anche interventi di restauro e riuso di beni non di proprietà pubblica ovvero di soggetti che verrebbero indicati come partners del progetto?

Risposta 2:
Premesso che gli interventi di acquisto di immobili e/o di interventi edilizi su immobili sono ammissibili secondo le regole previste dal DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” applicabile anche al PNRR, in merito al quesito posto si precisa che è possibile intervenire su immobili di proprietà di partner di progetto indicando nella Scheda finalizzata alla descrizione dello stesso, al punto 2. “Descrizione dell’idea di progetto”, se gli immobili sono di proprietà del soggetto proponente o di uno dei partner. 
Resta inteso che gli interventi devono essere funzionali al Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale nel quale i beni sono inseriti. 

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ultima modifica 2022-01-24T11:51:47+02:00
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