Certificazioni verdi Covid-19 e istituti culturali
Da lunedì 6 dicembre 2021, in base alle nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 176), per accedere a musei, biblioteche, archivi, mostre e altri istituti e luoghi della cultura, nelle zone “bianche” e “gialle” non è necessario il cosiddetto “green pass rafforzato” (la misura transitoria introdotta dall’articolo 6 del Decreto-legge) ma oltre all'esibizione del documento di identità permane l’obbligo del possesso e dell'esibizione del “green pass base”, ovvero una fra tutte le certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni, compresa la certificazione di cui alla lettera c dello stesso articolo 9 (“effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2”).
Restano in ogni caso esclusi dall’obbligo di esibizione della certificazione verde Covid-19 i minori fino a 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, come precisato dall’articolo 9-bis, comma 3, del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni.
Per ulteriori informazioni si possono consultare la Piattaforma nazionale - DGC e il dossier su "Covid e patrimonio culturale" realizzato dal Servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna.