Soggetti beneficiari ammissibili

Domanda

Il Soggetto Proponente la propria candidatura di quale titolo deve essere in possesso per poter presentare la propria domanda?

Risposta

Nell’avviso pubblico approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 570 del 13/04/2022 e pubblicato sul BERERT n. 113 del 21/04/2022, all’art. 4 è specificato quanto segue: (comma 1) “Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 del presente Avviso pubblico. Nel caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori di beni del patrimonio culturale rurale deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’esecuzione dell’intervento oggetto di domanda di finanziamento.”; (comma 4) “I soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ove intendono realizzare gli interventi, in data antecedente al 31.12.2020, nonché di impegnarsi a condurre l’attività oggetto dell’intervento per una durata residua, a decorrere dalla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, pari ad almeno 5 anni.”

Pertanto, nel caso in cui il Soggetto Proponente sia proprietario degli immobili sui quali intende intervenire, dovrà dimostrare di esserlo in data antecedente il 31/12/2020. Qualora invece, sia divenuto proprietario in data successiva il 31/12/2020 oppure non possa dimostrare di possedere un titolo di proprietà, per poter presentare la propria candidatura dovrà dimostrare di essere possessore o detentore a qualsiasi titolo in data antecedente il 31.12.2020.

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Domanda 

Possono fare domanda quelle aziende agrituristiche che sono rimaste fuori dalla graduatoria del PSR, contributi agriturismi, avendo la possibilità di recuperare spese effettuate dal 1 febbraio 2020?

Risposta

  • le aziende agrituristiche possono partecipare al bando esclusivamente per investimenti che non riguardano la ricettività, qualora rispondano ai requisiti predisposti dal bando, come indicato nell’art. 4 “Soggetti beneficiari ammissibili
  • I costi stimati dei progetti inclusi nell’avviso non devono riflettere azioni intraprese prima del 1° febbraio 2020, così come specificato nell’art. 7 “Spese ammissibili”, c. 6 dell’Avviso pubblico.

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Domanda

Per partecipare si deve essere proprietari del bene da restaurare almeno dal 31/12/2020 ? Se ho comprato una proprietà un mese fa non posso rientrare nel bando?

Risposta

Come recita l’art. 4, comma 4 dell’Avviso pubblico in oggetto, possono presentare una proposta i soggetti che “dovranno dimostrare di essere proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ove intendono realizzare gli interventi, in data antecedente al 31.12.2020, nonché di impegnarsi a condurre l’attività oggetto dell’intervento per una durata residua, a decorrere dalla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, pari ad almeno 5 anni”.

Quindi, nel caso in cui la proprietà sia stata acquisita successivamente al 31/12/2020, per presentare domanda occorre dimostrare di aver avuto precedentemente almeno uno dei titoli citati all’art. 4, comma 4 dell’Avviso pubblico;
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Domanda

Le Associazioni avente qualifica di Organismo di Volontariato (ODV) possono presentare domanda?

Risposta

Come indicato all’art. 4 punto 1 del Bando Soggetti beneficiari ammissibili possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 del Bando.
Nel caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori di beni del patrimonio culturale rurale deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’esecuzione dell’intervento oggetto di domanda di finanziamento.
Occorre altresì nel caso in cui non si sia proprietari del bene l’atto di conferimento da parte del proprietario degli immobili.

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Domanda

Può fare domanda una persona fisica (marito) che ha in comproprietà con la moglie (50%- 50%) il bene da ristrutturare, posto che acquisirebbe il consenso da parte della moglie, dichiarando che essa ha condiviso la domanda di finanziamento e la relazione descrittiva sottoscritta dal beneficiario.

Risposta

Come previsto dall’Avviso pubblico approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 570 del 13/04/2022 e pubblicato sul BURERT n. 113 del 21/04/2022, all’art.4 comma 5, si specifica che “nel caso siano presenti più soggetti aventi titolo, uno solo di essi assume il ruolo di Soggetto beneficiario, ai fini della presentazione della domanda di finanziamento di cui al presente Avviso”.

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Domanda

Un Comune non possa in alcun modo accedere direttamente alle risorse previste, ma che, eventualmente, possa veder candidati progetti di intervento su immobili/strutture rurali di proprietà comunale che siano nella disponibilità di un soggetto privato detentore.

Risposta

Nell’avviso pubblico approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 570 del 13/04/2022 e pubblicato sul BERERT n. 113 del 21/04/2022, all’art. 4 è specificato quanto segue: (comma 1) “Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 del presente Avviso pubblico. Nel caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori di beni del patrimonio culturale rurale deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’esecuzione dell’intervento oggetto di domanda di finanziamento.”;
(comma 3) “Sono ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica e di cui i soggetti privati, profit e non profit, enti del terzo settore e altre associazioni ne abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno finanziario del presente Avviso non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) già contratti dal soggetto privato con l’Ente pubblico proprietario.”
Pertanto, il Comune, come ente pubblico, non può direttamente presentare domanda di finanziamento, ma sono ammissibili progetti che riguardino beni di proprietà pubblica, da presentare con le modalità sopra richiamate.

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Domanda

E' ammissibile un Progetto che prevede interventi su immobili di due proprietari inseriti all'interno di uno stesso contesto rurale?

Risposta

Nell’avviso pubblico sopra richiamato, all’art. 4 è specificato quanto segue: (comma 1) “Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 del presente Avviso pubblico. Nel caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori di beni del patrimonio culturale rurale deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’esecuzione dell’intervento oggetto di domanda di finanziamento.”; (comma 5) “I soggetti di cui al comma 1 assumono il ruolo di Soggetto beneficiario; nel caso siano presenti più soggetti aventi titolo, uno solo di essi assume il ruolo di Soggetto beneficiario, ai fini della presentazione della domanda di finanziamento di cui al presente Avviso.”; (comma 7) “Ciascuno soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo bene oggetto di intervento. In caso di presentazione di più domande, sarà istruita solo ed esclusivamente la prima domanda pervenuta in ordine temporale, e saranno, invece, considerate non esaminabili le domande eventualmente pervenute successivamente alla prima.”

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Domanda

Possono presentare domanda di candidatura al bando i Consorzi di Bonifica?

Risposta

Per il Codice civile, art. 862 e per la Legge regionale 2 agosto 1984, n. 42, art. 12, i Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche (ed enti pubblici economici).

In base all'art 4, punto 1, dell'Avviso pubblico approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 570 del 13/04/2022 e pubblicato sul BURERT n. 113 del 21/04/2022, possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria culturale rurale, definiti all’art. 2 del presente Avviso pubblico.

Pertanto, i Consorzi di bonifica non rientrano tra i soggetti beneficiari elencati dal bando.

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Domanda

Sono un’imprenditrice agricola (IAP) e vorrei intervenire attraverso il bando in oggetto su parte di un fabbricato bene strumentale della mia azienda agricola (ditta individuale), ma la proprietà dello stesso è intestata a me come persona fisica.

Posso presentare domanda come persona fisica?  In tal caso qual è il regime de minimis da segnare o sarei in esenzione? 

Risposta 

E' possibile presentare domanda come persona fisica come indicato all’art. 1 comma 4, in cui si specificano le finalità dell’Avviso, e all’art. 4 comma 1.
Il regime di aiuti di Stato si applica come previsto all’art. 3 comma 7 in relazione alla natura giuridica del soggetto e alla finalità dell’intervento. Non si applica ai soggetti privati no profit.

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ultima modifica 2022-05-16T09:07:25+02:00
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