Come procedere alla regolarizzazione delle fatture prive di Cup

Recenti modifiche normative (decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, così come modificato al comma 7 dell’art.5, in sede di approvazione della Legge di Bilancio 213/2023, art. 1, comma 479) sanciscono l’obbligo di apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP) sulle fatture, pena l’inammissibilità delle stesse.

L'Avviso prevede pertanto al paragrafo 6.4 che in fase di rendicontazione saranno ammesse solo le fatture (emesse dai fornitori di beni e servizi nei confronti del beneficiario) riportanti il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nell’atto di concessione del contributo, secondo le seguenti indicazioni:

  1. le fatture emesse dopo la comunicazione di concessione del contributo e del relativo CUP (Codice Unico di Progetto) saranno ammesse solo se riportanti il CUP indicato nell’atto di concessione del contributo stesso.
  2. le fatture antecedenti la comunicazione di concessione del contributo e del relativo CUP saranno ammesse a condizione che riportino la correlazione al CUP fornito successivamente; il beneficiario, utilizzando il Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, dovrà allegare alla fattura la dichiarazione di correlazione al CUP secondo quanto disposto dalle Circolari 13/E/2018 e 14/E/2019.

 

Di seguito riportiamo alcune indicazioni operative sulle modalità di regolarizzazione dei titoli di spesa privi di CUP perché emessi prima della comunicazione della concessione del contributo. La regolarizzazione dovrà avvenire entro la data d'invio della rendicontazione.

La fattura elettronica potrà essere regolarizzata mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019, il cui testo viene allegato alla presente comunicazione. L’integrazione elettronica della fattura senza CUP è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate (TD20).

Nel caso di autofattura con "Tipo-Documento” “TD20”:

  • nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura corretta
  • nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento
  • nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente)

Fatture estere: in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia un soggetto estero, la fattura potrà essere regolarizzata mediante l’apposizione del CUP sull’originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, nonché nell’oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (D.Lgs. n. 127/2015, art. 1, comma 3bis, lett. b) se applicabile e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto.

Ricordiamo che:

- questa operazione non è una regolarizzazione della fattura a fini fiscali e contabili ma una semplice integrazione

- a seguito di tale integrazione, rimangono inalterati tutti i dati della fattura originaria, senza alcuna conseguenza sugli adempimenti fiscali.

Allegati

Si allega manuale dell’Agenzia delle Entrate (cfr. pag. 10 e16) e Circolare di chiarimenti n.14/E a cura dell’Agenzia delle Entrate:

 

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ultima modifica 2024-04-08T13:13:38+02:00
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